Statuto
Statuto
§ 1 Nome, residenza, anno fiscale
(1) L'associazione è denominata ESMEA European Small and Medium-sized
Enterprises’ Association e.V.
(2) L'associazione deve essere iscritta nel registro delle associazioni. Dopo l'ingresso aggiunge "e.V.".
(3) L'associazione ha sede a Berlino.
(4) L'anno finanziario dell'associazione corrisponde all'anno solare.
§ 2 Scopo dell'associazione, Status senza scopo di lucro
(1) Scopo dell'associazione è promuovere gli interessi economici dei suoi membri e
rappresentarli nei confronti di terzi.
(2) A tal fine, mirerà specificamente a:
a) dopo la creazione di apposite strutture, consigliare i propri membri su tutte le questioni riferite alla materia economica, legale e tecnica;
b) fornire supporto ai membri in particolare per avviare, negoziare e realizzare in modo sostenibile progetti in Germania ma anche progetti internazionali; a causa dell’accresciuta importanza globale, l'interazione con la Cina è di particolare importanza;
c) consigliare e supportare gli organi competenti nei paesi di competenza della propria attività, se richiesto, nella redazione e predisposizione dei relativi progetti legislativi e
ordinanze;
d) intrattenere rapporti con altre associazioni imprenditoriali, in particolare a livello di
Unione Europea (UE), nonché per scambiare informazioni e idee, per fornire
loro il maggior supporto possibile se richiesto e su richiesta e, se necessario,
curare gli interessi dei membri insieme a loro;
e) mantenere i contatti con la stampa attraverso un'adeguata attività di pubbliche relazioni e campagne per un'immagine pubblica e una reputazione favorevoli dell'associazione e quindi per attirare l’attenzione sugli interessi dell'associazione e dei suoi membri.
§ 3 Acquisizione dello status di socio
Può diventare membro dell'associazione qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che si senta di impegnarsi per gli scopi dell'associazione. L'ammissione all'Associazione deve essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo mediante domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo decide in merito alla domanda. Se rifiuta l'ammissione, il richiedente può chiedere che la successiva Assemblea Generale ordinaria decida sull'ammissione.
§ 4 Cessazione dello status di socio
(1) L'iscrizione termina
• con la morte del socio o con la cessazione della persona giuridica o dell'associazione di
persone,
• con le dimissioni del socio,
• con procedura di esclusione del socio dall'associazione.
(2) Le dimissioni di un membro avvengono mediante dichiarazione scritta ad un membro
Del Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono consentite solo alla fine di un anno solare con
un preavviso di tre mesi. Il membro sarà informato per iscritto delle effettive dimissioni al momento della conferma.
(3) Un membro può essere espulso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo se
ha gravemente violato gli interessi dell'associazione. Il membro deve essere ascoltato dal Consiglio Direttivo prima di tale espulsione.
La decisione sull'esclusione deve essere motivata e resa nota al socio. Su richiesta del socio interessato, la successiva Assemblea Generale ordinaria delibererà sull'esclusione. Per confermare l'esclusione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Un socio può essere escluso anche con delibera del Consiglio Direttivo, se in mora con il pagamento di almeno due quote associative nonostante due solleciti. L'esclusione può essere deliberata solo se sono trascorsi almeno tre mesi dall'invio del secondo sollecito senza che siano stati pagati gli arretrati della quota.
§ 5 Quote di iscrizione
(1) Le quote associative sono addebitate sotto forma di quota annuale. Il loro importo e la data di scadenza per l'anno successivo sono decisi dall'Assemblea Generale. L'aumento è disposto dal Consiglio Direttivo.
(2) La decisione sui contributi deve essere presa entro il 31 ottobre di ogni anno, successivamente le decisioni sono inefficaci.
(3) Nel caso in cui un socio sia colpito dall’aumento della quota, può rassegnare le proprie
dimissioni fino alla fine dell'anno solare in corso entro un periodo di quattro settimane.
§ 6 Organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione sono
• l'Assemblea Generale,
• il Consiglio Direttivo
• l'Amministratore Delegato e il Vice Direttore Generale in qualità di rappresentanti speciali.
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§ 7 Assemblea Generale
(1) L'Assemblea Generale ordinaria si svolge annualmente. Sono previste ulteriori assemblee generali convocate se l'interesse dell'associazione lo richiede o se un decimo dei soci ne chiede la convocazione per iscritto, indicandone lo scopo e le ragioni.
(2) L'assemblea è convocata per iscritto dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere inviata all’indirizzo di contatto (indirizzo postale, numero di fax o indirizzo e-mail) fornito all'associazione dal membro. Tra il giorno della convocazione e il giorno della riunione deve trascorrere un periodo di almeno tre settimane. L'invito deve contenere il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere inviate per iscritto al Consiglio Direttivo al più tardi due settimane prima del giorno della riunione, il quale trasmette poi ai membri un ordine del giorno integraato. Successivamente o nella stessa assemblea non possono più essere avanzate richieste di integrazione dell'ordine del giorno.
(3) L'Assemblea Generale è presieduta dal primo Presidente (il Presidente) e, se quest’ultimo è impossibilitato a farlo, da un altro membro del Consiglio. Qualora non sia presente alcun Consigliere, il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea Generale.
(4) Il Presidente dell'Assemblea determina il tipo di voto. La votazione deve essere effettuata
segretamente se un terzo dei membri presenti lo richiede.
(5) L'Assemblea Generale non è pubblica. Il Presidente dell’Assemblea può accogliere ospiti.
L'ammissione non può essere concessa se ne fa richiesta un terzo dei soci presenti.
(6) L'Assemblea Generale ha il quorum se almeno un decimo di tutti i membri dell’associazione sono presenti o rappresentati. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il Consiglio Direttivo è obbligato a convocare una seconda Assemblea Generale entro quattro settimane. Questa ha un quorum indipendentemente dal numero dei membri presenti, se indicato nell'invito.
(7) L'Assemblea Generale decide a maggioranza semplice dei voti validi espressi, a meno che la legge o questi statuti non richiedano una maggioranza diversa. Le astensioni non vengono conteggiate. A parità di voti la mozione è respinta. È richiesta una maggioranza di tre quarti dei voti per modificare lo statuto, sciogliere l'associazione o effettuare una fusione.
(8) Le modifiche statutarie devono essere concordate dal Consiglio Direttivo con l'ufficio delle imposte competente prima dell'iscrizione nell'albo delle associazioni. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare autonomamente modifiche agli artt. che abbiano carattere meramente editoriale o che sono richieste da un organo di vigilanza, dall’autorità finanziaria o amministrativa o dal registro delle associazioni. Questi cambiamenti devono essere riferiti alla successiva Assemblea Generale.
(9) Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale delle deliberazioni
dell'Assemblea Generale. Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea
e dal Segretario. Il luogo e l'ora della riunione, la persona del Presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante, il numero dei presenti, l'ordine del giorno e in essa devono essere registrati i risultati delle singole votazioni. Le modifiche agli statuti sono da inserire nel verbale.
(10) Un membro può essere rappresentato da un altro membro nel processo decisionale. La delega scritta deve essere consegnata al Presidente dell'Assemblea.
(11) L'Assemblea Generale è competente per le seguenti materie:
• Approvazione del budget predisposto dal Consiglio Direttivo per l'esercizio successivo,
• Approvazione del bilancio annuali,
• Ricezione della relazione annuale del Consiglio Direttivo,
• Determinazione dell'importo e della scadenza dei contributi,
• Elezione e revoca dei membri del Consiglio e dei Membri del Collegio dei Revisori,
• Modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione,
• Elezione del Revisore di cassa,
• Delibera sul discarico del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori,
• Decisione sull'ammissione e l'esclusione dei soci in caso di impugnazione della decisione del Consiglio Direttivo.
§ 8 Consiglio Direttivo
(1) Il Consiglio dell'Associazione è composto da almeno due persone, che sono:
• il presidente,
• fino a tre Vice Presidenti,
• e un massimo di altri 4 Consiglieri
(2) Il Presidente - o, in caso di impedimento del Presidente, i Vice Presidenti - sono
autorizzato a rappresentare anche singolarmente l'associazione nei negozi giuridici, art. 26 del Codice Civile Tedesco (BGB).
(3) Il Consiglio Direttivo è responsabile di tutti i compiti che non sono attribuiti ad altro organo
dell'associazione. Il Consiglio Direttivo nomina un Amministratore Delegato e un Vice mministratore delegato per gestire le attività quotidiane e può anche essere allestito un ufficio.
(4) I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di tre anni. Tuttavia, i membri del Consiglio restano in carica fino all'elezione di un nuovo Consiglio.
Ogni membro del Consiglio è eletto individualmente. Sono ammessi solo i membri dell'associazione. Se un Membro del Consiglio Direttivo si dimette durante il mandato, il Consiglio Direttivoe elegge un membro supplente per il restante mandato del dimissionario.
(5) Il Consiglio Direttivo delibera, di norma, in riunioni del Consiglio, che sono convocate
dal Presidente e, se impossibilitato, da un Vice Presidente con preavviso di
tre settimane. Il Consiglio Direttivo ha il quorum se almeno la metà dei suoi membri è presente. Con maggioranza dei voti espressi si adotta la delibera. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, da un vicepresidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere registrate in modo adeguato. Una delibera del Consiglio può essere messa per iscritto, se tutti i membri del Consiglio dichiarano il proprio consenso a questo tipo di risoluzione.
(6) I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività su base volontaria. Saranno essere rimborsati delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute nel corso della loro
incarico, tenendo conto della normativa fiscale applicabile.
(7) I membri del Consiglio direttivo sono responsabili nei confronti dell'associazione solo per i danni causati da dolo o colpa grave.
§ 9 Gestione
Il Consiglio Direttivo può nominare un Amministratore delegato e un Vicedirettore delegato come rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 30 del codice civile tedesco (BGB). L'Amministratore delegato si occupa delle attività quotidiane dell'associazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
§ 10 Scioglimento dell'associazione e cumulo di beni
(1) Solo un'Assemblea Generale convocata a tal fine può deliberare lo scioglimento dell'associazione con una maggioranza di tre quarti. L'Assemblea Generale nomina almeno
due liquidatori per lo scioglimento dell'associazione.
(2) Se l'associazione viene sciolta o annullata, o se il suo scopo precedente viene meno, l'art
i beni dell'associazione saranno trasferiti a "Plan International Deutschland e.V.",
Bramfelder Str. 70, 22305 Amburgo, che deve utilizzarli direttamente ed esclusivamente per scopi caritatevoli. Se tale associazione non esiste più al momento dello scioglimento dell'associazione, l'Assemblea Generale individua una persona giuridica di diritto pubblico o altra società privilegiata al fine di promuovere l'educazione professionale e popolare.